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La sofferenza: cos'è, come si liquida e come l'accerta il CTU?
Valutazione medico-legale del dolore e della sofferenzaIn occasione del FAMLI (Rimini, 21 - 23 Novembre 2019) il Pres. Spera, Pres. X Sezione civile Trib. Milano e Direttore scientifico di Ridare.it, risponde in modo chiaro ad alcune delle più importanti questione in tema di valutazione, accertamento e liquidazione della sofferenza.
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La morte e il diritto di chi rimane
Risarcimento del danno patrimonialeIl caso del risarcimento del danno patrimoniale al nucleo familiare della vittima e le forme di previdenza sociale e privata.
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Il nuovo decalogo di “San Martino” 2019: la Suprema Corte detta le regole della responsabilità civile sanitaria
Responsabilità medica contrattuale e/o extracontrattualeIn data 11 novembre sono state depositate dieci sentenze della terza sezione civile della suprema Corte di Cassazione (nn. 28985-28994) in tema di responsabilità sanitaria. La notizia in sè non dovrebbe avere particolare risalto se si colloca l'evento nel novero delle decisioni prodotte annualmente dalla suprema corte, anche nello specifico settore della responsabilità civile da fatto sanitario. Tuttavia, alcune “coincidenze” hanno portato gli osservatori attenti e gli addetti ai lavori a considerare questo passaggio in una qualche misura uno snodo per la disciplina della materia, al pari di una decisione quadro di sistema come possono esserlo solo le sentenze rese a Sezioni Unite aventi valenza nomofilattica.
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La prova liberatoria nella responsabilità da infezioni nosocomiali
Onere di allegazione e prova del danno patrimoniale e non patrimonialeIl presente contributo approfondisce la responsabilità da infezioni nosocomiali, soffermandosi sull'onere della prova in capo a paziente e struttura ospedaliera. In particolare, l'Autore, all'esito dell'analisi di alcune significative sentenze sul tema, individua dei requisiti (minimi ma necessari) che la prova fornita dalla struttura deve avere per potersi effettivamente qualificare come liberatoria; segnatamente, la prova deve essere specifica, efficace, dettagliata e comprovata dalla analitica compilazione della cartella clinica. Si sottolinea, inoltre, l'importanza di mettere in luce le caratteristiche essenziali di tale prova e di permettere concretamente alla struttura convenuta la possibilità di andare esente da responsabilità, poiché ciò è conforme al dato normativo e garantisce l'attivazione di meccanismi virtuosi all'interno degli ambienti sanitari. Infine, si suggerisce l'istituzione di un fondo statale volto ad assicurare un indennizzo alle vittime di infezioni nosocomiali non imputabili alla struttura ospedaliera.
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La responsabilità civile del magistrato per errore nella interpretazione delle norme di diritto civile e processuale civile
Responsabilità del magistrato
L’ intervento della Cassazione a Sezioni Unite del 3 maggio 2019, n.11747, sebbene originato da una ipotesi ricadente, ratione temporis, nell’ambito di applicazione della l. 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. Legge Vassalli), offre lo spunto per approfondire il tema della responsabilità civile del magistrato per errore di diritto alla luce anche della disciplina contenuta nella l. 27 febbraio 2015, n. 18.
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Il danno differenziale, riforme e controriforme. Molto rumore per nulla?
Danno differenzialePer effetto di un tribolato intervento legislativo in due tempi, andati in scena - il primo - con la legge di bilancio del 2019 - il secondo - con il c.d. Decreto Crescita, la tematica del c.d. danno differenziale è prepotentemente balzata al centro del dibattito civilistico e giuslavoristico.
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La competenza medico legale nella valutazione “tecnica” della sofferenza soggettiva interiore
Valutazione medico-legale del dolore e della sofferenzaInterveniamo sentendoci chiamati in causa dall’articolo del Giudice Damiano Spera su questa stessa rivista dal titolo “Il nuovo quesito medico legale all’esame dell’Osservatorio di Milano”, posto che fin dal 2009 è stata da noi sollevata la questione del contributo medico legale nella valutazione della sofferenza morale in una edizione Giuffrè, molto conosciuta in ambito medico legale e probabilmente assai meno nota fra gli esperti di diritto del risarcimento danni alla persona. Ed è appunto al riguardo che si vuole intervenire cercando di fornire un ulteriore contributo tecnico nell’elaborazione di un nuovo quesito per i CTU.
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L'art. 139 cod. ass. e la sentenza n.98/2019 della Corte Costituzionale: aspetti medico legali
Cass. civ.
Con la sentenza n. 98/2919 la Consulta ha affrontato il tema della risarcibilità del danno alle cose nelle fattispecie gestite dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, considerando poi anche la formulazione dell'art. 139 per come recentemente modificata dalla legge n. 124/2017.
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L'applicabilità della compensatio lucri cum damno alla rendita vitalizia erogata dall'INAIL a seguito di un infortunio in itinere
Danno differenziale patrimoniale e non patrimonialeDue sono gli orientamenti formatisi sulla questione: l'uno nel senso di ritenere che la costituzione, da parte dell'assicuratore sociale, di una rendita in favore dei prossimi congiunti di persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale in itinere non esclude né riduce in alcun modo il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il principio della «compensatio lucri cum damno», a causa della diversità del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento, di talché non sussiste alcuna duplicazione del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c.; l'altro nel senso del diffalco, dovendosi detrarre, in base al principio indennitario, le somme liquidate dall'INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile.
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Uso di espressioni sconvenienti e offensive nel processo: quali conseguenze?
Risarcimento del danno da diffamazioneNegli scritti presentati e nei discorsi pronunciati nel corso del processo, le parti e i loro patrocinatori devono astenersi dall'usare espressioni sconvenienti od offensive, che non trovino giustificazione nell'esercizio del diritto di difesa e di critica, ma che eccedano rispetto ad essi, risultando contrarie alla correttezza e lealtà che devono connotare la dialettica processuale. La violazione di questo divieto, imposto dall'art. 89 c.p.c., può comportare, oltre alla cancellazione di tali espressioni, la condanna dell'offensore al risarcimento in favore dell'offeso del danno da questi sofferto.
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